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*Per giorno lavorativo si intende dal lunedì al venerdì escluse le festività nazionali e locali.
Minori consumi e maggiore sicurezza
Rispetto delle norme vigenti
Longevità dell'apparecchio
Tariffe chiare e senza sorprese
Estensione della garanzia fino a 10 anni
Cura la qualità della tua caldaia
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La manutenzione ordinaria è la classica manutenzione che il tecnico esegue ogni anno ed è obbligatoria, ai fini della sicurezza e del corretto funzionamento del prodotto, anche ai sensi del DPR 74/13 e successive modificazioni, come previsto dal costruttore Riello. La manutenzione straordinaria comprende tutte quelle operazioni che ripristinano il corretto funzionamento della caldaia, in caso di guasti o malfunzionamenti.
La manutenzione della caldaia deve essere fatta ogni anno secondo le prescrizioni del costruttore, anche ai sensi dei DPR 412/93, DPR 551/99, D.L. 192/05, D.L. 311/06, DPR 74/13 e successive modificazioni, mentre ogni due anni deve essere effettuata la prova fumi. Il Servizio Assistenza Tecnico gestisce la presentazione in provincia e regione delle documentazioni richieste dalle normative locali.
No. Riguarda solo gli impianti termici (cioè impianti per riscaldamento ambiente o impianti di produzione sanitaria per più unità abitative). E’ comunque importante effettuare la manutenzione anche su scaldabagni, stufe, caminetti, al fine di garantirne efficienza, longevità dell’apparecchio e sicurezza nell’utilizzo.
Per essere abilitati ad operare su caldaie a gas (anche domestiche), occorre essere iscritti alla camera di commercio ed avere l'abilitazione secondo la legge 37/08, alle voci acqua, luce e gas.
La manutenzione ordinaria spetta all'occupante a qualsiasi titolo della unità immobiliare.